L'AGENTE IMMOBILIARE PROFESSIONALE
- E' in regola con quanto prescritto dalla legge 39/89
- E' iscritto alla sezione speciale del REA degli Agenti di Affari in Mediazione presso la locale Camera di Commercio
- Offre servizi di mediazione trasparenti ad entrambi i Clienti al fine di ottenere il miglior affare possibile
- Ha un idoneo e identificato locale nel quale svolge la professione ed è assicurato sui rischi d’impresa
- Si qualifica come Agente Immobiliare in ogni momento della trattativa e della sua attività
- Promuove esclusivamente immobili di cui ha ricevuto mandato sia esso in esclusiva o meno
- Se opera in collaborazione con altri colleghi evidenzia l’agenzia con la quale collabora
- Tratta l’importo della provvigione e la modalità del pagamento sulla base di un personale confronto
- Nell’incarico indica chiaramente se saranno dovute o meno spese per promuovere l’immobile
- Accetta solo titoli intestati al mandate venditore impegnandosi a consegnarli immediatamente
- Agisce nell’interesse di entrambe le parti con lo stesso impegno
- Qualora agisse in virtù di un mandato a titolo oneroso, ne evidenzierebbe le modalità e le caratteristiche
- Collabora attivamente con gli altri operatori del settore
- Non fa altri mestieri
REagent.it aderisce e sostiene lo standard minimo indicato da Fiaip!
Gli agenti immobiliari Fiaip rispettano il Codice Deontologico della Federazione che detta le regole di
comportamento per il corretto esercizio della professione a tutela della clientela. L’agente immobiliare Fiaip, sia
nell’ambito dell’attività professionale sia nelle azioni extra-professionali, si ispira a principi etici quali lealtà,
fedeltà, diligenza e correttezza con l’obiettivo di rendere più etico e trasparente il mercato immobiliare.
Il Codice Deontologico Fiaip stabilisce nei rapporti con la clientela quanto segue:
ART. 9
L’incarico dovrà essere a tempo determinato.
ART. 10
L’associato FIAIP agente immobiliare effettuata la valutazione dell’immobile o dell’azienda, stabilite le condizioni essenziali dell’incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell’incaricante tutte le proposte ricevute.
ART. 11
L’associato FIAIP agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all’acquisto, alla locazione o al rilievo dell’azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all’avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.
ART. 12
L’associato FIAIP agente immobiliare quando intenda concludere per sé l’affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare. In ogni caso non dovrà percepire alcun
compenso di mediazione. E’ da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri “per sé o per persona da nominare” alla stipula del preliminare e poi sostituirsi a questi all’atto del contratto definitivo.
ART. 13
L’associato FIAIP agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque prevalere l’interesse di quest’ultima anche subordinando il proprio.
ART. 14
L’associato FIAIP deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall’operazione finanziaria proposta.
ART. 15
L’associato FIAIP nell’ambito della propria attività professionale incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l’ammontare del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.
ART. 16
L’associato FIAIP potrà accettare l’incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo con il cliente.
ART.17
L’associato FIAIP è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regole della diligenza professionale.
ART. 18
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all’atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.
ART. 19
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell’avente diritto. E’ vietata ogni forma di compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente concordato per iscritto.
ART. 20
L’associato FIAIP nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l’informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione. Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.
ART. 21
L’associato FIAIP deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della “privacy”, rendendo al cliente adeguata informativa; con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il riciclaggio di denaro (antiriciclaggio).