Corte di Cassazione – II Sezione civile – Sentenza 12 dicembre 2019 n. 32694
Contratto sospeso se il venditore tace la provenienza del bene da donazione
Contratti – Contratti di compravendita – Immobile ricevuto in donazione – Circostanza che non può essere taciuta – Rifiuto della stipula del contratto definitivo. In caso di stipula di un preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da consentire al promissario acquirente di avvalersi del rimedio previsto dall’articolo 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. Pertanto, non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente possa rifiutare la stipula del contratto definitivo avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi, poiché ignaro della provenienza dell’immobile.
fonte PlusPlus24 DirittoIl Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 10 gennaio 2020)